Quali sono i rischi professionali per un architetto?

Attenzioni al dettaglio, e innumerevoli responsabilità, caratterizzano una professione eclettica come quella dell’architetto. Fra i principali rischi che nasconde l’attività troviamo quelli che sono diretta conseguenza di errori di progettazione o di calcolo, disattenzioni, violazioni normative, mancata osservanza delle disposizioni di sicurezza nei cantieri. A protezione dei rischi professionali, all’architetto non resta che garantirsi uno strumento sicuro come la polizza RC professionale, essenziale per tutelarsi da eventuali danni a terzi o controversie legali. Ecco i consigli degli esperti per capire quali coperture deve contenere una polizza a misura di architetto, obbligatoria per legge.

Errori, disattenzioni e mancata osservanza delle disposizioni

Una professione come quella dell’architetto, versatile e poliedrica, è soggetta a innumerevoli responsabilità. Dovendosi occupare di progetti di varia natura, tipologia e dimensione, della pianificazione di piccole o grandi strutture, della realizzazione di ambienti e della raffigurazione di oggetti d’arredo, un ruolo come quello dell’architetto si presenta ricco di mansioni. Un’attività così impegnativa può indurre il professionista a correre dei rischi, e a commettere degli errori, talvolta con conseguenze anche decisamente gravi.

Nell’esercizio della professione l’architetto ha incombenze, più o meno gravose, che coinvolgono:

  • la responsabilità civile, che comprende la contrattuale e la extracontrattuale, e considera ogni possibile ruolo svolto da quello di progettista, responsabile della sicurezza, direttore lavori, collaudatore e tanto altro ancora;
  • la responsabilità penale, che scatta quando il professionista contravviene alle norme del codice penale con condotta dolosa o colposa;
  • la responsabilità deontologica, che sopraggiunge quando l’architetto non rispetta i doveri e le disposizioni imposte dal Codice deontologico.

Nonostante l’attenzione ai dettagli e alle responsabilità, gli architetti possono incorrere in errori di progettazione o di calcolo, disattenzioni, mancata conformità alle disposizioni sulla sicurezza nei cantieri, violazioni normative. Un’errata esecuzione può procurare danni anche molto gravi, tali da esporre il professionista a rischi legali che impongono risarcimenti, o innescano delicate problematiche contrattuali.

Fra i possibili danni l’architetto può incorrere in:

  • danni a cose e persone;
  • danni patrimoniali.

Per fronteggiare i rischi dell’attività diventa indispensabile dotarsi di uno strumento sicuro come un’assicurazione professionale architetti. Una polizza da sottoscrivere per difendere la professione dalle conseguenze negative di errori, disattenzioni e inosservanze.

La polizza RC professionale, una protezione sicura per coprire danni a terzi o controversie legali

Chi svolge una professione come quella dell’architetto è costantemente sottoposto a innumerevoli rischi, che la sottoscrizione di una polizza professionale è in grado di mitigare. La tutela, obbligatoria per gli architetti, così come per tutta una serie di professionisti, è indispensabile in termini di prevenzione.

A stabilire l’obbligatorietà della stipula di questo strumento, sono le norme contenute nella “Riforma delle Professioni” sancita dal DPR 137/2012, decreto che impone a chi esercita la libera professione la sottoscrizione di un’assicurazione per la responsabilità civile e professionale.

Di fatto è tenuto a stipulare una polizza RC professionale chi:

  • risulti iscritto all’Albo degli architetti;
  •  si assuma una responsabilità diretta nei confronti di terzi;
  • possa recare un pregiudizio economico o morale nel caso in cui non si ravvisi la correttezza nello svolgimento dell’incarico.

L’architetto è obbligato a disporre di una copertura assicurativa nel momento stesso in cui sceglie di accettare un incarico professionale. Della polizza deve essere necessariamente informato il cliente, a cui l’architetto deve illustrare i dettagli all’atto della sottoscrizione del contratto.

Come scegliere la copertura assicurativa più adatta

La copertura che mette al sicuro il professionista deve essere scelta con cura, con la garanzia di ottenere un prodotto personalizzato, capace di rispondere in tutto e per tutto alle esigenze e ai bisogni del sottoscrittore.

La polizza deve essere formulata in modo tale da mettere al sicuro il professionista da colpe e danni a fronte di responsabilità civili, penali, amministrative e disciplinari. Per questo motivo è bene che risultino evidenti le coperture per:

  • danni patrimoniali
  • responsabilità civile verso terzi
  • responsabilità civile contrattuale
  • problematiche che sono la conseguenza di colpe gravi o lievi
  • violazione della privacy.

Per garantirsi una protezione completa, nel pacchetto assicurativo non devono mancare le tutele a fronte di colpe da ritenersi a carico di eventuali dipendenti e collaboratori. Meglio poter disporre anche di coperture per danni conseguenti la perdita di documenti e omissioni, reati di ingiuria e pregiudizi, che sono l’effetto di atteggiamenti diffamatori.

Una polizza a misura deve coprire tutti gli incarichi che un architetto è in grado di svolgere, in base alle mansioni stabilite dall’albo professionale, a esclusione di quanto non viene espressamente citato all’atto della sottoscrizione di un contratto con il cliente.

Per rispondere alle esigenze di chi svolge attività collaterali alla professione di architetto, occupandosi di docenza, revisione dei conti, amministrazione, le polizze possono essere dotate di coperture extra.

Con l’avvento del digitale anche la professione dell’architetto vede il trasferimento della maggior parte dei documenti, dei progetti e delle bozze, sui supporti informatici, operazione che innesca una problematica come quella del cyber risk. Il rischio di perdere documenti preziosi per l’attacco esterno di un pirata informatico, a causa di una distrazione o di un errore nel salvataggio sul supporto informatico, non fa dormire sonni tranquilli agli architetti. Ecco perché l’architetto può disporre di un’estensione di copertura, dedicata a tutti quei rischi che derivano da eventi accidentali che coinvolgono i sistemi informatici.

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