Volo da Verona a Sharm in ritardo di tre ore, passeggeri risarciti con 400 euro

Verona, il Giudice di pace dispone il risarcimento per due passeggeri.

Il volo atterra con tre ore di riardo sull’orario previsto, e il Giudice di pace di Verona dispone un risarcimento di 400 euro in favore di una coppia di passeggeri da parte della compagnia aerea Neos. Lo riferisce ItaliaRimborso, rappresentata dall’avvocato Salvatore D’Angelo.

La coppia di passeggeri (N.C. e L.P., entrambi di Padova) si è infatti rivolta ad ItaliaRimborso lamentando di aver subito un prolungato ritardo sul volo NO4782 con partenza dall’aeroporto di Verona il giorno 1 agosto 2019 alle ore 18.40 e arrivo a Sharm el Sheik alle ore 18.15. Il volo atterrò con oltre tre ore di ritardo e i passeggeri lamentarono, stando anche a ciò che scrive il Giudice, di non aver ricevuto “informazioni né assistenza di alcun tipo”. Pertanto, si rivolsero alla claim company italiana, riuscendo ad ottenere il diritto alla compensazione pecuniaria e al risarcimento del danno da ritardo, quantificato in 400 euro cadauno.

Alla prima richiesta di risarcimento Neos precisò che il ritardo era dovuto ad un bird strike (impatto del volo con stormo di volatili) avvenuto a Fiumicino che condizionò tutti i programmi di volo della giornata. Pertanto, richiamando l’articolo 5 del regolamento nella parte in cui si fa riferimento al fatto che un vettore aereo è esonerato dal pagare la compensazione pecuniaria se il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

“La domanda, documentalmente fondata, può essere accolta – scrive invece il Giudice -. Il guasto non sarebbe stato comunque idoneo a sollevare da responsabilità il vettore, con riferimento a un incidente verificatosi molte ore prima e in assenza di idonea organizzazione contro gli imprevisti ma certamente prevedibili eventi di bird strike (ad esempio mediante utilizzo di velivoli sostitutivi). Il vettore aereo – continua – non ha adempiuto esattamente alla sua obbligazione e non ha corrisposto spontaneamente la compensazione pecuniaria secondo le cadenze indicate all’art. 7 del Regolamento”.

Considerata la tratta di volo superiore ai 1.500 km, dunque, ha disposto il pagamento di 400 euro per ciascun passeggero per compensazione pecuniaria.

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