Accade a Verona. Nonna troppo invadente sulla nipote e la “solerte” Giustizia, allertata, tace

I nonni sono una presenza provvidenziale per i nipoti, ma, talvolta, si sostituiscono ai genitori e strumentalizzano l’indifesa nipote che vive con loro e la madre collocataria, al fine di farle rifiutare il padre,

genitoriSeparatinemico della invadente nonna materna, arrivando perfino a non consegnargliela quando la va a prendere, secondo il calendario concordato nell’affido congiunto.
Il padre, ogni volta che si vede negato il diritto di stare con la propria figlia, chiama le Forze dell’Ordine, alle quali non resta che constatare che la minore, indotta dalla loquace nonna e dalla silente madre, afferma di non voler andare con il padre, asserendo che spetta a lei (fin dall’età dei tre anni) decidere se rispettare o meno le disposizioni del tribunale.
Così la nonna e la succube madre le impongono di dire quanto sopra al padre, su consiglio dei legali, come riportato nei loro scritti, che arrivano perfino a negare il diritto minorile, la dottrina e giurisprudenza, sostenendo che la bambina (ora ha sette anni), se vuole, può non andare con il padre e che la madre (pardon la nonna) può portarla in vacanza quando e dove vuole, anche se la stessa (madre) non è presente, e ha il diritto di non informare né di chiedere il consenso preventivo al padre.

Le vacanze estive con la madre non sono previste negli accordi sottoscritti dinnanzi al giudice. Le vacanze con il padre, invece, previste, non vengono concesse dalla nonna (materna), che, di fatto, ha “sequestrato” la nipote – che gestisce direttamente – e, per timore che parli con il padre, lasciato sempre fuori dal cancello quando tenta di poter prendere la piccola e di tenerla con sé nei tempi e nelle modalità previste oppure, almeno, tenta di salutarla, la invadente nonna si nasconde dietro la siepe e suggerisce alla nipote le risposte da dare al genitore.
Cosa strana è che quando il padre la prende quasi sempre all’uscita da scuola per tenerla, però, solo per alcune ore, la bambina è gioiosa, va a casa sua e gioca con lui. Come mai quando la nonna (e/o la madre) non è presente, la bambina non lo rifiuta?

Sono state fatte numerose denunce/querele per mancata esecuzione dolosa dei provvedimenti del giudice nonché per sottrazione di persona incapace e, in entrambi i casi, con il concorso di altre persone nel reato e con la continuazione nel tempo. Inoltre, ci sono molte relazioni dei carabinieri chiamati sul luogo che, fra l’altro, hanno allontanato la nonna, che rispondeva loro al posto della madre, ma la Giustizia veneta sembra non comprendere i pericoli psico-fisici che la bambina corre se, con la massima urgenza, non viene fatto divieto espresso alla nonna di incontrarla e di tenerla nella propria casa e se non si predispone un riavvicinamento con il padre, permettendo alla bambina di stare anche con lui e dormire presso di lui nei fine settimana di sua spettanza. Siamo chiaramente in presenza della devastante Pas e non si può girare la testa da un’altra parte, consolidando il disagio della bambina, i cui sviluppi devastanti sulla giovane personalità, purtroppo, non sono auspicabili, ma prevedibili.

L’Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori chiede che si intervenga immediatamente e drasticamente e che sia il Tribunale per i Minorenni di Venezia, dove pende da anni un procedimento, adito dalla madre-nonna, per far dichiarare il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale, perché reo di aver ritardato di pochi mesi il pagamento di quattro mensilità dell’assegno di mantenimento per momentanee difficoltà economiche, mentre ancora in alto mare è la richiesta di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale materna che, di fatto, vieta al padre qualsiasi diritto sulla figlia. Il Tribunale di Verona, che ha omologato l’affido, presso cui il padre si è rivolto per chiederne la modifica – visto che il Tribunale dei minori da tanto tempo deve ancora esprimersi – ha rigettato le richieste del padre, condannandolo, oltre alle spese legali, anche a pagare una elevata multa per “lite temeraria” – per aver osato, come suo diritto, chiedere il trasferimento dell’iscrizione scolastica della figlia dalla scuola privata a quella pubblica – nonostante fosse stata fatta presente la drammatica situazione della minore, il cui intollerabile problema, così, resta ancora inascoltato e al padre si permettere di essere ostaggio della nonna-madre della minore.

I nonni possono relazionarsi con i nipoti, ma, se sono eccessivamente invadenti, come la giurisprudenza afferma e la Cassazione conferma (anche di recente), devono essere allontanati, perché il rapporto nonni–nipoti diventa costrittivo e foriero di problematiche a carico dei nipoti.
Sarebbe opportuno che gli stessi Ordini degli Avvocati di Verona e di Trento analizzino certi comportamenti dei legali, che non conoscono o artificiosamente negano il diritto di famiglia e il diritto minorile e/o dirigono e/o concorrono nell’attività criminosa dei propri assistiti.
Questi casi di ingerenza dei nonni nella vita dei nipoti, in Italia e nel Veneto, sono innumerevoli. I minori vengono privati della bigenitorialità e i padri non collocatari della co-genitorialità, nell’indifferenza di chi dovrebbe tutelare il superiore interesse dei minori. A chi di competenza il giudizio.
www.genitoriseparati.it  (comunicato stampa associazione Genitori Separati)

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